Ambiente di prova
Sistema informatico regionale per la presentazione e la trasmissione dei
procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III,
della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 "Norme per la
costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio" (come modificato dalla Legge regionale 05 aprile
2024, n. 2 "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del
sistema
territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio").
Scegli una procedura
Scegli un procedimento
Intervento rilevante nei riguardi della pubblica incolumità (ai sensi della LR 16/2009 – articolo 2 bis, comma 1, lettera a) – e relativo regolamento di attuazione)
Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- relazione a strutture ultimate
- collaudo
- richiesta archiviazione deposito
Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- dichiarazione di regolare esecuzione
- richiesta archiviazione deposito
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Intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità soggetto a collaudo
(ai sensi della LR 16/2009 – articolo 2 bis, comma 1, lettera b) – e relativo regolamento di attuazione)
Intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità soggetto a collaudo
(ai sensi della LR 16/2009 – articolo 2 bis, comma 1, lettera b) – e relativo regolamento di attuazione)
Intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità soggetto a collaudo
(ai sensi della LR 16/2009 – articolo 2 bis, comma 1, lettera c) – e relativo regolamento di attuazione)
Parere riguardante le opere e gli interventi edilizi pubblici strategici e rilevanti con classe d’uso III o IV
(ai sensi della LR 16/2009 – articolo 10, comma 4 bis – e relativo regolamento di attuazione)
Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a
interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023, la stazione appaltante può richiedere
l'espressione di un parere. Quest’ ultimo può essere altresì rilasciato anche per opere e interventi edilizi
pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo
10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il parere può essere richiesto solo
per opere e interventi ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d’uso III o IV.
Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- relazione a strutture ultimate
- collaudo
- richiesta ritiro e archiviazione deposito
Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- relazione a strutture ultimate
- collaudo
- richiesta ritiro e archiviazione deposito
Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- dichiarazione di regolare esecuzione
- richiesta ritiro e archiviazione deposito
Ricomprende i procedimenti di:
- richiesta parere
Ricomprende i procedimenti già depositati relativi a:
- interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità
- interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
- interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
- pareri riguardanti interventi pubblici strategici e rilevanti con classe d’uso III o IV o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato
sotto la solita scritta;