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Ambiente di prova

OpereFVG

Sistema informatico regionale per la presentazione e la trasmissione dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III,
della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio" (come modificato dalla Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del
sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio").


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Intervento rilevante nei riguardi della pubblica incolumità (ai sensi della LR 16/2009 – articolo 2 bis, comma 1, lettera a) – e relativo regolamento di attuazione)

Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- relazione a strutture ultimate
- collaudo
- richiesta archiviazione deposito



Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- dichiarazione di regolare esecuzione
- richiesta archiviazione deposito





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Intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità soggetto a collaudo (ai sensi della LR 16/2009 – articolo 2 bis, comma 1, lettera b) – e relativo regolamento di attuazione)

Intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità soggetto a collaudo (ai sensi della LR 16/2009 – articolo 2 bis, comma 1, lettera b) – e relativo regolamento di attuazione)

Intervento privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità soggetto a collaudo (ai sensi della LR 16/2009 – articolo 2 bis, comma 1, lettera c) – e relativo regolamento di attuazione)

Parere riguardante le opere e gli interventi edilizi pubblici strategici e rilevanti con classe d’uso III o IV (ai sensi della LR 16/2009 – articolo 10, comma 4 bis – e relativo regolamento di attuazione)

Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere. Quest’ ultimo può essere altresì rilasciato anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il parere può essere richiesto solo per opere e interventi ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d’uso III o IV.

Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- relazione a strutture ultimate
- collaudo
- richiesta ritiro e archiviazione deposito

Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- relazione a strutture ultimate
- collaudo
- richiesta ritiro e archiviazione deposito

Ricomprende i procedimenti di:
- presentazione istanze
- comunicazione / subentro soggetti
- variante sostanziale
- variante non sostanziale
- dichiarazione di regolare esecuzione
- richiesta ritiro e archiviazione deposito
 
 
Ricomprende i procedimenti già depositati relativi a:
- interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità
- interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
- interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
- pareri riguardanti interventi pubblici strategici e rilevanti con classe d’uso III o IV o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato sotto la solita scritta;